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Congedo per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 o con disabilità grave affetti da COVID-19, in quarantena da contatto, DAD o con centri diurni assistenziali chiusi
L’INPS con la circolare n. 63 del 14/04/2021 ha precisato i requisiti e le modalità per fruire del congedo introdotto dal d.l. 13 marzo 2021 n. 30 in favore dei genitori lavoratori dipendenti nel settore privato con figli conviventi minori di anni 14 o figli con disabilità in situazione di gravità.
Tale congedo indennizzato, c.d. Congedo 2021, è riconosciuto:
- qualora i figli, conviventi minori di anni 14, siano affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché della durata del periodo di sospensione dell’attività didattica;
- senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1 della l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordini e grado, per i quali sia sospesa l’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia disposta la chiusura o che siano affetti da SARS COVID-19 o in quarantena da contatto ovunque avvenuto.
In ogni caso, il congedo è fruibile esclusivamente da genitori lavoratori dipendenti del settore privato (escludendo, quindi, i genitori-lavoratori autonomi ed i genitori iscritti alla Gestione separata INPS) nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, c.d. smartworking, e in alternativa all’altro genitore convivente col figlio, o anche non convivente nel caso di figlio con disabilità grave.
Per tali periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura da contribuzione figurativa. L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ex art. 6, co. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).
In particolare, tale beneficio può essere fruito per periodi di infezione da SARS COVID-19, di quarantena da contatto, di DAD, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale dal 13/03/2021 al 30/06/2021.
Inoltre, il d.l. n. 30/2021 ha contemplato , altresì, per i genitori di figli tra i 14 ed i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (in tal caso le domande di astensione dal lavoro devono essere presentata direttamente ai datori di lavoro e non all’INPS).
La circolare puntualizza, anche, determinate situazioni di compatibilità del CONGEDO 2021in parola con:
- Malattia di uno dei genitori. In tal caso, l’altro genitore può usufruire del congedo 2021, in quanto la presenza di tale circostanza potrebbe comportare un’incapacità di prendersi cura del figlio del primo genitore;
- Maternità/Paternità. Nell’ipotesi di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può beneficiaree del CONGEDO 2021 solo per un figlio diverso da quello per cui si usufruisce del congedo di maternità/paternità;
- Ferie. Il CONGEDO 2021 può essere fruito contestualmente al godimento di ferie da parte dell’altro genitore;
- Soggetti “fragili”. La fruizione del CONGEDO 2021 da parte di un genitore è riconosciuta qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
- Permessi e congedi ex l. n. 104/1992. Il CONGEDO 2021 può essere fruito nelle stesse giornate in cui l’altro genitore fruisca, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della l. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5 del d.lgs. n. 151/2001;
- Inabilità e pensione di invalidità. Il congedo in questione è compatibile con le ipotesi in cui all’altro genitore sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di una disabilità grave ex art. 3, co. 3 della l. n. 104/1992 o di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità;
- Genitore di altri figli avuti da altri soggetti. La fruizione del CONGEDO 2021 è compatibile con la contestuale fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna misura di cui all’art. 2, commi 1 e 6 del d.l. n. 30/2021. Mentre, il genitore del figlio con disabilità grave può avvalersi del CONGEDO 2021 contemporaneamente alla fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o della misure ex art. 2, commi 1 e 6 del d.l. n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio anche se avuto dallo stesso soggetto;
- Congedo straordinario di cui all’art. 22-bis del decreto Ristori n. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da livello di alto rischio (c.d. zone rosse). Il CONGEDO 2021 è compatibile con la contestuale fruizione da parte dell’altro genitore, negli stessi giorni, di congedo per altro figlio (avuto dallo stesso genitore) iscritto alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa (di cui all’art. 22-bis del d.l. n. 137/2020);
- Congedo straordinario di cui all’art. 22-bis, co. 3 del decreto Ristori n. 137/2020 per genitori di figli con disabilità grave accertata, in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021). Il CONGEDO 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione, negli stessi giorni, da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’art. 22-bis del d.l. n. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.
I genitori che, in presenza dei precitati requisiti, intendano fruire del CONGEDO 2021 devono inoltrare la richiesta al proprio datore di lavoro e poi regolarizzare la posizione presentando apposita domanda telematica all’INPS tramite:
- pagina web www.inps.it, mediante i codice PIN già rilasciato dall’INPS, oppure SPID, CIE, CNS;
- Contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164164 (a pagamento da rete mobile)
- Patronati.
Antonella Tamborrino