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Aumento del trattamento pensionistico persone con invalidità civile. D.l. n. 104/2020
Con decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, le persone con invalidità civile totale a partire dai 18 anni di età possono usufruire dell’incremento del trattamento pensionistico previsto dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448, che era inizialmente riservato soltanto a chi avesse un’età pari o superiore a 60 anni.
Si tratta del c.d. incremento al milione, che prevede un aumento della pensione di invalidità fino a €651,51 al mese per 13 mensilità.
Tale beneficio sarà riconosciuto:
- Per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione in maniera automatica, senza presentare alcuna domanda, con decorrenza dal 20 luglio 2020;
- Per le persone titolari di pensione di inabilità previdenziale ex legge 12 giugno 1984 n. 222 a seguito di presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda, tramite il canale telematico, Contact Center, patronati o CAF.
I requisiti per poter usufruire di tale riconoscimento sono:
- Possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la titolarità di pensione di inabilità;
- Età pari o superiore a 18 anni;
- Reddito annuo personale non superiore a €8.469,63 e nel caso in cui l’interessato sia coniugato reddito cumulato col coniuge non superiore a €14.447,42.Per la determinazione del requisito reddituale concorrono i redditi dell’interessato, e dell’eventuale coniuge, di qualsiasi natura: assoggettabili a IRPEF, a tassazione concorrente, a tassazione separata, tassati alla fonte, esenti da IRPEF.
Mentre non concorrono al computo del requisito reddituale:- Reddito della casa di abitazione;
- Pensioni di guerra;
- Indennità di accompagnamento;
- Importo aggiuntivo di €154,94 ex comma 7 dell’art. 70 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- Trattamenti di famiglia;
- Indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, esso concorrerà al calcolo reddituale. Per cui, qualora tale beneficio riconosciuto ad uno dei coniugi determini il raggiungimento del limite reddituale cumulato previsto, l’altro coniuge non potrà usufruire dell’incremento della pensione in parola. Se, invece, non viene raggiunto il limite reddituale l’aumento da corrispondere al secondo coniuge dovrà tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già attribuito al primo coniuge.
La decorrenza di tale incremento è riconosciuta
- Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi a partire dal 20 luglio 2020, come indicato nello stesso decreto. Tale aumento sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, che saranno comprensive anche delle arretrate competenze dovute dal 20 luglio 2020;
- Per i titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222/1984 dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (mentre coloro che abbiano già presentato l’apposita istanza entro il 30 ottobre 2020 potranno beneficare dell’incremento con decorrenza dal 1 agosto 2020, sempre che ne abbiano fatto espressa richiesta)