Legislazione Italiana

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Il CVS e l’approvazione canonica e giuridica:

  • Vantaggi e obblighi del CVS in base alla forma giuridica (Scheda n. 3)
    Dal punto di vista civilistico il CVS è assimilabile ad un’Associazione di Volontariato la cui normativa è regolata dalla Legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n° 266 ( vedi Scheda n. 1). Possono
    configurarsi per il CVS diverse forme giuridiche. Vediamo in questa scheda quale forma è adatta alla singola realtà locale, e anche i vantaggi e obblighi. Per una migliore visione della normativa vedi anche la Scheda n. 2 (O.N.L.U.S.).

Principali leggi nazionali che regolamentano le politiche sociali:

  • Legge 11 agosto 1991 n° 266
    “Legge quadro sul Volontariato”

    Regolamenta la figura delle “Organizzazioni di volontariato”, caratterizzate dallo svolgimento di un’attività che si esplica, essenzialmente, attraverso le prestazioni libere e gratuite degli aderenti, per fini di solidarietà sociale e senza fini di lucro. (Vedi Scheda n. 1)

  • D. Lgs 4 dicembre 1997, n° 460 – “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
    Il Decreto legge stabilisce i requisiti necessari per il riconoscimento della figura di ONLUS. Non rappresenta una nuova entità giuridica rispetto alla classificazione “Organizzazione di volontariato”, ma una classificazione riconosciuta ai soli fini fiscali. (vedi Scheda n. 2)

  • Legge 8 novembre 2000 n° 328“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
    Tale legge fondamentale ha preso il posto della centenaria legge Crispi del 1890. E’ fondata sul principio di:

    • Sussidiarietà verticale:
      in un quadro legislativo regionale (Piano sociale regionale), sono i comuni i titolari delle politiche sociali;

    • Sussidiarietà orizzontale:
      le istituzioni pubbliche e i soggetti privati, soprattutto quelli non profit, sono chiamati a definire una nuova relazione tra di loro, sia nel momento programmatorio che nella gestione
      (Piani sociali di Zona)

  • Legge 7 dicembre 2000 n° 383 -
    “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
    Disciplina le associazioni di promozione sociale, ovvero quelle associazioni, riconosciute e non, (ma anche movimenti, gruppi, coordinamenti e federazioni) che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro.

  • D.P.C.M. 30 marzo 2001“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona” previsti dall’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n° 328
    Il provvedimento legislativo fornisce indirizzi per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e le loro forme associate con i soggetti del Terzo Settore e le Organizzazioni di volontariato ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

  • D.M. 21 maggio 2001 n° 308
    “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”
    , a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n° 328.
    Il decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento  rivolti a: minori, disabili, anziani, persone affette da Aids, persone con problematiche psico – sociali.

  • Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 – “Disciplina dell’impresa sociale”, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Vedi Scheda n. 4)

Legislazione regionale delle politiche sociali:

  • In applicazione della legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dei successivi decreti applicativi,  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbono emanare propri provvedimenti integrativi relativi a:
    • Art. 5 c. 3 e 4: Indirizzi di regolamentazione dei rapporti tra Enti locali/Terzo Settore/ Volontariato
    • Art. 8 c.3 lett. a: Determinazione degli Ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari;
    • Art. 11: Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
    • Art. 18, c. 6: Definizione del Piano sociale regionale
    • Art. 19, c. 1: definizione dei Piani sociali di Zona relativi agli Ambiti territoriali

    E’ importante, pertanto, conoscere il Piano sociale regionale della propria Regione e il Piano sociale di Zona dell’Ambito territoriale di riferimento.