INDICAZIONI AI CVS DIOCESANI CIRCA LA MODIFICA AGLI STATUTI CIVILI

 

Sollecitati da alcuni CVS che hanno anche lo Statuto civile circa la modifica della durata degli incarichi da apportare anche in questo Statuto, abbiamo chiesto a Pasquale Caracciolo di stendere delle indicazioni a riguardo.

Ricordiamo ancora la sua disponibilità a chiarire i vari quesiti di natura giuridica e lo ringraziamo per la sua competenza.

 Sostanzialmente si può dire che, per i CVS diocesani si sia in presenza di quattro tipologie: 

1) CVS costituiti con statuto con sola approvazione ecclesiastica: si procede alla modifica dell’articolo dello statuto che fissa la durata degli incarichi, seguendo le modalità stabilite dallo statuto. Per giusta conoscenza si invia il verbale dell’Assemblea al vescovo diocesano. 

2) CVS costituiti con statuto redatto senza il ricorso al notaio e successivamente, su propria iniziativa, si è proceduto alla registrazione civile nell’apposito elenco del Registro dell’Ufficio delle Entrate, con l’attribuzione del codice fiscale onde poter gestire le normali operazioni di acquisti di beni mobili e/o immobili, per iniziative di raccolta fondi, per accedere ai contributi degli Enti privati (Fondazioni ecc.) e pubblici (Comunità Europea, Regioni, Comuni).

Anche in questo caso si procede alla modifica dell’articolo relativo alla durata degli incarichi, seguendo le modalità previste dallo statuto. Senza altra incombenza se non quella di darne giusta comunicazione al proprio vescovo diocesano. 

3) CVS costituiti con statuto redatto dal notaio (anche se non ce n’era bisogno) e successivamente registrati civilmente. Anche in questi casi è sufficiente comportarsi come al precedente punto 2. 

I CVS di cui ai precedenti punti 1-2-3 sono la quasi totalità dei CVS.

Diverso è il caso di CVS che si sono costituiti con statuto redatto dal notaio, che ha proceduto al successivo riconoscimento civile, con attribuzione del codice fiscale, in quanto gestori di attività sociali e/o lavorative (cooperative sociali, Case. Diurni ecc).

In questi casi consiglio di rivolgersi al notaio che ha redatto lo statuto e provveduto alla registrazione. Anche in considerazione della nuova recente legge di riforma del Terzo Settore che ha abrogato diverse normative precedenti, tra cui quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000) oltre a buona parte della normativa riferita alle ONLUS (460/97), mentre ha mantenuto in vigore quella sulle cooperative sociali (381/1991).

La nuova legge sul Terzo Settore però per essere attuata necessita di bel 39 decreti attuativi che interesseranno anche le Organizzazioni di Volontariato (ne sono stati fatti da poco solo tre) e, per la parte fiscale, necessita addirittura dell’approvazione della Comunità Europea.

Penso che ci vorrà qualche tempo prima che la nuova legge di riforma del Terzo Settore entri in vigore in tutte le sue parti. Per cui consiglio di sentire il proprio notaio e di procedere alla modifica della durata degli incarichi, una modifica peraltro non di grande rilievo non toccando gli articoli fondanti (compiti e finalità).

A cura di Pasquale Caracciolo

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